Non vorrei davvero tornare su un argomento così trito e ritrito, se non fosse che ne vedo purtroppo ancora la necessità: nell'ultimo anno mi sono trovato più volte a dover riesumare argomentazioni che risalgono ad almeno 15 anni fa per sostenere che le operazioni di estrazione dati da un dispositivo informatico, in condizioni ordinarie, non hanno motivo di essere qualificate come accertamento irripetibile. A meno che non ci sia effettivamente una ragione straordinaria che lo renda necessario :-)
In questo post quindi voglio riepilogare alcune pronunce della Cassazione penale a riguardo, e chiedo la vostra collaborazione nel segnalarmene altre.
Intenzionalmente ho escluso la giurisprudenza di merito e, a malincuore, anche l'autorevole dottrina a riguardo, perche voglio dare la priorità ai pareri più vincolanti, ma non escludo di integrare il post in seguito (comunque, per il bene vostro e mio, neppure mi sogno di elencare per l'ennesima volta le argomentazioni tecniche).
Prima ancora di interrogarsi sulla natura ripetibile o irripetibile dell'operazione di copia, vale la pena sottolineare che personalmente condivido l'orientamento secondo cui la copia di dati informatici non sia neppure da qualificarsi propriamente come accertamento: nella generalità dei casi, infatti, la copia è un'operazione che non richiede da parte dell'operatore alcuna valutazione su basi tecnico-scientifiche e di fatto non accerta alcunché: l'accertamento arriva casomai con l'analisi, durante la quale i dati estratti vengono ricostruiti, decodificati, interpretati, convertiti, manipolati, esaminati, correlati, stimati, raffinati ecc. per estrarne dei significati che abbiano rilevanza in dibattimento. La mera copia non è nulla di tutto questo, è casomai un'attività di rilievo prodromica all'accertamento, ma non è l'accertamento. Per me mi fermo a questo paragrafetto: c'è dottrina autorevole che discetta di questo, e giurisprudenza consolidata che la convalida, quindi è inutile che un giullare come me vada avanti a compilare il suo riassuntino, per quanto nel mio piccolo abbia contribuito a formare questo allineamento.
Come anticipato, vi condivido qualche stralcio di Cassazione e attendo le vostre segnalazioni!
Cass., Sez. I penale, n. 38909/2021 del 28/10/2021, Pres. Saraceno – Rel. Centofanti
"l’estrazione di dati archiviati in un supposto informatico, quale è la memoria di quel telefono, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti; ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti".
Cass., Sez. V penale, n. 22066 del 23/7/2020 - Pres. Stefano Palla, Rel. Giuseppe Riccardi
"E', infatti, consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui l'estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico, se eseguita da personale esperto in grado di evitare la perdita dei medesimi dati, costituisce un accertamento tecnico ripetibile (Sez. 1, n. 11863 del 26/02/2009, Ammutinato, Rv. 243922)"
"non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, Scanu, Rv. 264286, che ha precisato che l'eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilità costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità);"
"l'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572, che ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477)."
"Ciò posto, nel ribadire che l'estrazione dei dati - numeri telefonici, contatti, e partecipazione a chat su Whatsapp e Telegram - integra un accertamento tecnico ripetibile, va osservato che [...]"
Cass., Sez. II penale, n. 42969 del 22/11/2011 (ud. 25/10/2011)
"come ha reiteratamente stabilito questa Corte, non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte: Cass. 23035/2009 Rv. 244454; Cass 11503/2009 Rv. 243495; Cass. 14 511/2009 Rv. 243150"
Cass., Sez. II penale, n. 24998 del 4/6/2015
"non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte: Cass. 23035/2009 rv. 244454; Cass. 11863/2009 rv. 243922; Cass. 14511/2009 rv. 243150; Cass., Sez. II, n° 42969 del 2011."
"le operazioni effettuate [...], trattandosi di mera estrazione dei dati informatici, vanno ritenute operazioni ripetibili per tali dovendosi intendere “l’atto contraddistinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Sotto tale profilo gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica e non in attività di constatazione, raccolta, prelievo dei dati materiali pertinenti al reato […] Ciò posto, è da escludere che l’attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale”: Cass. 14511/2009 cit."
Cass., Sez. II penale, n. 29061 del 8/7/2015, Pres. Esposito – Rel. Davigo
"Questa Corte ha chiarito che non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 1, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454)."
Cass., Sez. I penale, n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454
"L'affermazione che l'operazione di estrazione degli appunti del coindagato archiviati nel suo computer costituisse attività irripetibile è priva difatti d'ogni riferimento che consenta di apprezzarne la plausibilità, mentre è al contrario dato di comune esperienza che la stampa di un qualsiasi documento redatto su supporto informatico è operazione meramente meccanica: riproducibile, teoricamente, all'infinito (cfr. nello stesso senso, Sez. 1^, sent. n. 12472 del 11.3.2009, Izzo; n. 11503 del 25.2.2009, Dell'Aversano)."
Cass., Sez. I penale, n. 14511 del 05/03/2009 (dep. 02/04/2009)
"Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale"
Cass., Sez. I penale, n. 11863 del 26/02/2009, Ammutinato, Rv. 243922
"L'estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico, se eseguita da personale esperto in grado di evitare la perdita dei medesimi dati, costituisce un accertamento tecnico ripetibile."
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